Codice della Strada

FARE RICORSO AD UN VERBALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Quando si può fare ricorso ad un verbale del Codice della Strada?

Un ricorso ad una violazione del Codice della Strada si può presentare entro sessanta giorni dalla notifica di un verbale. Non si può presentare ricorso quando si trova un preavviso di accertata violazione sul veicolo in sosta e non è ancora stato notificato il verbale della violazione.

Si può pagare un verbale e successivamente presentare ricorso?

No, il pagamento di una violazione conclude l’atto.

Il ricorso ad un verbale giàpagato, risulta inammissibile.


A chi si può presentare ricorso ad un verbale per violazione al Codice della Strada?

Si può presentare ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, al Prefetto della provincia dove è stata accertata la violazione, o in alternativa al Giudice di Pace competente territorialmente nel luogo della commessa violazione.

Come si scrive un ricorso al Prefetto per una violazione al Codice della Strada?

Il ricorso, su carta semplice, va indirizzato al Prefetto della provincia del luogodella commessa violazione e deve contenere tutti questi elementi:i dati del ricorrente, gli estremi del verbale al quale ci si oppone con l’indicazione del Comando accertatore, la richiesta di annullamento del verbale in oggetto, le motivazioni in base alle quali si chiede questo annullamento e la firma dell’interessato.Oltre al verbale notificato si può allegare tutta la documentazione che si ritieneutile ai fini della valutazione da parte del Prefetto e si può richiedere di essere sentiti personalmente.

 

Come si trasmette il ricorso al Prefetto?

Il ricorso al Prefetto può essere inoltrato con la seguente modalità:

al Comando che ha accertato la violazione, il quale farà da tramite per la consegna al Prefetto, sempre consegnandolo personalmente o inviandolo con raccomandata A/R.


Come si conosce e quando si conosce l’esito del ricorso?

La risposta ad un ricorso è sempre dovuta, sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso stesso anche se i tempi di definizione variano a seconda delle modalità di presentazione del ricorso. Il cittadino deve quindi attendere lacomunicazione/notifica dell’esito dell’opposizione che sarà effettuata dall’organo accertatore.


Quale atto viene comunicato/notificato a seguito di un ricorso al Prefetto?

A seguito di un ricorso al Prefetto viene sempre comunicato/notificato un attoemesso dal Prefetto stesso. Il provvedimento può essere di archiviazione del verbale qualora il Prefetto ritenga valide le motivazioni prodotte dal ricorrente, di ingiunzione di pagamento nel caso il Prefetto ritenga di confermare la violazione.

Nel caso il Prefetto confermi la violazione, emette un provvedimento di pagamento pari ad un importo che non è mai inferiore al doppio della sanzione del verbale a cui si è fatto ricorso.

In caso in cui venga rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali

sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).


Come si scrive un ricorso al Giudice di Pace?

Il ricorso, su carta semplice, va indirizzato al del Giudice di Pace competente nel territorio della commessa violazione e deve contenere tutti questi elementi:

i dati del ricorrente

gli estremi del verbale al quale ci si oppone con l’indicazione del Comando accertatore

la richiesta di annullamento del verbale in oggetto

le motivazioni in base alle quali si chiede questo annullamento

la firma dell’interessato.

Oltre al verbale notificato si può allegare tutta la documentazione che si ritiene

utile ai fini della valutazione da parte del Giudice di Pace.

Come si presenta il ricorso al Giudice di Pace?

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere depositato direttamente dall’interessato o un suo legale, presso la cancelleria civile del Giudice di Pace competente per il luogo dove è stata accertata la violazione.

Cosa avviene a seguito di deposito ricorso al Giudice di Pace?

Il giudice di Pace fissa una udienza al quale il ricorrente o suo legale deve essere presente e al termine della quale il Giudice emette sentenza decisiva. L’assenza ingiustificata all’udienza dal Giudice di Pace comporta la cancellazione del ricorso dal ruolo, ciò significa che il verbale, per un importo pari alla metà del massimo edittale, resta a carico del trasgressore e il ricorso si considera come mai presentato.

In caso in cui venga emessa una sentenza con la quale viene rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).


Cosà vuol dire metà del massimo edittale per violazione del Codice della Strada?

Ogni sanzione del Codice della Strada prevede un importo minimo ed un importo massimo.

Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale è previsto il pagamento pari al minimo fissato per ogni singolo articolo.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l’importo dovuto è pari alla metà del massimo previsto per ogni singolo articolo.

(Esempio: l’importo minimo di una violazione per divieto di sosta è di € 36.00

quello massimo è di € 148.00, la metà del massimo edittale è quindi € 74.00).

Riferimenti normativi

Art. 203 – 204 – 204 bis del Codice della Strada.

 

RICORSO AL PREFETTOPRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

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